CONDIZIONI D’USO BENEFICIARI
Carta della Cultura giovani
Oggetto del servizio e disciplina applicabile L’iniziativa Carte giovani è disciplinata dall’articolo 1, commi 357, 357-bis, 357-ter, 357-quater, 357- quinquies e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come sostituiti, introdotti o modificati dall’articolo 1, comma 630, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione e del merito, 29 dicembre 2023 n. 225, pubblicato in G.U. n. 12 del 16 gennaio 2024, con cui è stato definito il Regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo delle Carte elettroniche di cui all'articolo 1, comma 357 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni, d’ora in poi Regolamento. Sulla base delle previsioni normative sono state elaborate specifiche condizioni d’uso al fine di esplicitare le modalità operative di utilizzo delle Carte, denominate rispettivamente Carta della cultura giovani e Carta del merito. La Carta della Cultura giovani è rivolta a coloro che hanno compiuto diciotto anni nell’anno 2023, residenti sul territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro, ed è finalizzata a consentire la generazione, gestione e spendita dei “buoni” strumentali all’utilizzo della predetta Carta elettronica, del valore di € 500,00 (euro cinquecento/00). La suddetta Carta è cumulabile, al ricorrere dei requisiti previsti, con la Carta del merito.
Il relativo servizio è erogato dal Ministero della cultura (MiC) tramite piattaforma gestita dalla Soc. SOGEI spa. Accesso ed utilizzo del servizio L’accesso al servizio è consentito esclusivamente, previa registrazione sulla piattaforma informatica ufficiale al link cartegiovani.cultura.gov.it, attraverso una delle seguenti modalità: • identità digitale attribuita all’utente a seguito del perfezionamento di un contratto con uno dei fornitori di identità digitali aderenti al Sistema pubblico di identità digitale [SPID]; • carta d’Identità Elettronica [CIE]. La registrazione è consentita, previa accettazione delle presenti condizioni d’uso, dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età. La Carta è utilizzabile entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di registrazione, per acquisti presso le strutture e gli esercizi che aderiscono all’iniziativa. L’utente prende atto ed accetta che il servizio lo identificherà, riconoscendogli accesso alle funzionalità di generazione, gestione e spesa dei buoni attraverso le modalità sopra indicate [SPID – CIE], ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Regolamento.
A tal riguardo l’utente prende atto di essere informato dell’obbligo di tempestiva denuncia in ogni ipotesi di perdita di possesso o di utilizzo da parte di terzi delle credenziali di accesso. Utilizzo dei buoni di spesa I buoni generabili attraverso il servizio possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto dei beni e servizi di cui all’art. 5, commi 3 e 4, del Regolamento, come di seguito elencati: a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; b) libri; c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale; d) musica registrata; e) prodotti dell’editoria audiovisiva; f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; g) corsi di musica; h) corsi di teatro; i) corsi di danza; l) corsi di lingua straniera. Sono esclusi dal novero dei prodotti acquistabili i videogiochi, i video-corsi aventi contenuto diverso da quelli indicati alle lettere g), h), i) ed l) come sopra indicati, nonché gli abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi. Sono altresì escluse dal novero dei prodotti acquistabili le opere a carattere videoludico, pornografico o che incitano alla violenza, all’odio razziale o alla discriminazione di genere. I buoni devono essere generati, gestiti e spesi in conformità alle istruzioni disponibili sulla piattaforma ufficiale.
È vietato: • effettuare qualsiasi forma di cessione a terzi dei buoni generati attraverso il servizio, così come del relativo valore; • utilizzare il valore dei buoni generati attraverso il servizio a fronte dell’acquisto di beni o servizi diversi rispetto a quelli previsti dalla normativa sopra richiamati; • effettuare qualsiasi forma di monetizzazione del valore dei buoni generati attraverso il servizio; • acquistare, nell’ambito di una stessa transazione o di transazioni successive, il medesimo bene o servizio già acquistato. Nel caso di restituzione di beni acquistati con la Carta della cultura giovani, è consentito esclusivamente effettuare cambi con uno o più beni rientranti nelle categorie ammesse, come sopra elencate, ed entro il termine del 31 dicembre dell’anno di registrazione.
Non è, in ogni caso, consentito al beneficiario ricevere somme in denaro, né acquistare beni differenti da quelli elencati all’art. 5, commi 3 e 4, del Regolamento, o con modalità differenti da quelle stabilite dalla disciplina applicabile. Controlli e sanzioni L’attività di vigilanza e controllo sul corretto utilizzo della Carta è disciplinata dall’art. 1, commi 357- quater, 357-quinquies e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, nonché dall’art. 9 del Regolamento.
Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla sua disattivazione. Nei citati casi di violazione, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Responsabilità del fornitore del servizio, dei fornitori dell’identità digitale e degli esercenti commerciali Il fornitore del servizio garantisce il buon funzionamento dello stesso in maniera ininterrotta. L’utente, tuttavia, prende atto ed accetta che qualora tale servizio dovesse risultare inutilizzabile per effetto del verificarsi di eventuali problemi tecnici, nessuna responsabilità graverà sul Ministero della cultura.
L’utente prende altresì atto che, qualora l’impossibilità di utilizzare il presente servizio dipendesse dall’indisponibilità o dal malfunzionamento dei servizi di identità digitale, qualsivoglia responsabilità sarà disciplinata esclusivamente dal contratto in essere tra l’utente medesimo ed il fornitore del servizio di identità digitale da esso prescelto. Il rapporto relativo all’acquisto di beni e servizi rimane disciplinato esclusivamente dalle regole di tale rapporto, rispetto al quale il fornitore del servizio rimane completamente estraneo. Privacy Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della cultura. I dati personali dell’utente saranno trattati esclusivamente per consentirgli di accedere ed utilizzare il servizio in conformità a quanto riportato nell’apposita informativa al seguente link: https://cartegiovani.cultura.gov.it/assets/docs/Infoprivacy_GM_Beneficiari.pdf